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Assoluzione in appello per violazione delle garanzie difensive: quando gli avvisi omessi fanno la differenza

19/03/2026 15:43

Studio Russo & De Blasio

Assoluzione in appello per violazione delle garanzie difensive: quando gli avvisi omessi fanno la differenza

omessi avvisi di garanzia, dichiarazioni inutilizzabili. Corte d'Appello assolve l'imputato. Il diritto di difesa prevale.

La recente sentenza ottenuta dall' Avv. Michele Russo in materia di incendio doloso rappresenta un caso paradigmatico di come il rigoroso rispetto delle garanzie difensive costituisca il fondamento imprescindibile di un processo penale giusto. La vicenda processuale, conclusasi con l'assoluzione dell'imputato in appello, offre l'occasione per riflettere su alcuni nodi cruciali del diritto processuale penale: la natura e l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, il regime degli avvisi ex art. 64 c.p.p., e i requisiti dei riscontri esterni alle chiamate in correità.

 

La ricostruzione dei fatti processuali

 

Il procedimento traeva origine da un incendio doloso verificatosi nel maggio 2023 a Nola, che aveva distrutto due veicoli parcheggiati all'interno di una corte condominiale. Le indagini, condotte attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, avevano consentito di identificare l'esecutore materiale del reato, il quale, una volta rintracciato dalla polizia giudiziaria, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di un terzo soggetto, indicandolo quale mandante dell'azione criminosa.

Il primo giudice, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato entrambi gli imputati: l'esecutore materiale a un anno e quattro mesi di reclusione, il presunto mandante a tre anni di reclusione.

La difesa dell'imputato condannato quale mandante aveva sollevato, sin dalla fase di merito, una duplice eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato:

 

- violazione dell'art. 64 c.p.p., in quanto dalla videoregistrazione dell'interrogatorio emergeva con evidenza l'omissione degli avvisi prescritti dalla legge, in particolare quello relativo alla possibilità che le dichiarazioni fossero utilizzate nei confronti del dichiarante;

 

- le dichiarazioni erano state rese dopo una lunga sequenza di atti investigativi (perquisizione, sequestro, fermo) che avevano reso manifesta all'indagato la gravità della sua posizione, configurando una sollecitazione indiretta incompatibile con il regime dell'art. 350, comma 7, c.p.p.

 

Il GUP Nolano aveva respinto le eccezioni difensive con una motivazione che, pur riconoscendo l'omissione degli avvisi nella videoregistrazione, tentava di recuperare l'utilizzabilità delle dichiarazioni attraverso due argomenti:

 

-          la presunta esistenza di "dichiarazioni spontanee" rese nell'immediatezza del fermo, prima dell'interrogatorio formale;

 

-          la sufficienza del verbale riassuntivo, nel quale gli avvisi risultavano formalmente riportati, a sanare l'omissione documentata dalla videoregistrazione.

 

Tale impostazione si poneva in evidente contrasto con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Come affermato dalla Cassazione penale, Sez. I, sent. n. 17065/2024, "gli avvisi prescritti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. possono essere resi in qualsiasi forma sufficientemente chiara", ma devono comunque risultare effettivamente forniti, non potendo presumersi dalla mera indicazione formale nel verbale quando la videoregistrazione ne documenti l'omissione.

 

Un aspetto centrale della vicenda riguarda l'applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) in materia di documentazione degli interrogatori. L'art. 373, comma 2-bis, c.p.p., come modificato dalla riforma, prevede che "alla documentazione degli interrogatori [...] si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica".

 

La ratio della norma è chiara, garantire la massima trasparenza e verificabilità degli atti che incidono sulla libertà personale e sul diritto di difesa. Come evidenziato dalla Cassazione penale, Sez. II, sent. n. 34795/2023, la videoregistrazione costituisce "una modalità di documentazione volta a tutelare soggetti in condizioni di particolare soggezione sottoposti ad atti compiuti fuori dal contraddittorio".

 

Nel caso di specie, la polizia giudiziaria aveva correttamente proceduto alla videoregistrazione dell'interrogatorio, proprio in considerazione della condizione di analfabetismo del dichiarante. Tuttavia, proprio questa scelta garantista si è rivelata decisiva per far emergere l'omissione degli avvisi prescritti.

Un nodo cruciale della vicenda riguarda la qualificazione delle dichiarazioni rese dal coimputato. Il primo giudice aveva tentato di recuperarne l'utilizzabilità qualificandole come "spontanee" ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., norma che consente l'acquisizione di dichiarazioni rese dall'indagato di propria iniziativa, senza le garanzie dell'interrogatorio formale.

Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla difesa in appello, la spontaneità richiesta dalla norma non può essere meramente formale, ma deve essere sostanziale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "spetta al giudice di merito il compito di accertare, anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione (anche di ordine logico), se le dichiarazioni rese dall'indagato avevano effettivamente natura libera e volontaria" (Cassazione penale, Sez. IV, sent. n. 29061/2017).

 

Nel caso concreto, la sequenza degli eventi investigativi (controllo, perquisizione con rinvenimento di indumenti compromettenti, sequestro, fermo) aveva reso evidente all'indagato la gravità della sua posizione, configurando una sollecitazione indiretta incompatibile con la spontaneità richiesta dalla norma.

Un ulteriore profilo di criticità riguarda la mancata verbalizzazione delle presunte dichiarazioni spontanee. Come affermato dalla Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 10685/2023, "le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non possono essere utilizzate qualora non siano inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante".

 

Tale requisito costituisce "la garanzia minima per consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi od anche soltanto involontari malintesi da parte dell'autorità di polizia". Nel caso di specie, le presunte dichiarazioni spontanee non risultavano da alcun verbale autonomo, ma erano solo genericamente richiamate nell'informativa di reato, circostanza che ne precludeva l'utilizzabilità.

L'omissione degli avvisi ex art. 64, comma 3, lett. a) e b), c.p.p. determina, ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese. Si tratta di un'inutilizzabilità “patologica”.

Come affermato dalla Cassazione penale, Sez. I, sent. n. 1676/2013, "l'art. 64 comma 3 c.p.p. impone al verbalizzante l'obbligo di effettuare gli avvertimenti in modo completo ed esaustivo e di darne specifica contezza nel verbale, non essendo sufficiente una generica ed equivoca invocazione alla disposizione del codice". Espunte le dichiarazioni del coimputato, il quadro probatorio a carico dell'imputato si riduceva a elementi del tutto insufficienti a sostenere l'accusa. La difesa aveva correttamente evidenziato che i presunti "riscontri esterni" individuati dal primo giudice non possedevano i requisiti di autonomia e individualizzazione richiesti dall'art. 192, comma 3, c.p.p.

La presenza di un'autovettura simile a quella in uso all'imputato nelle vicinanze del luogo dell'occultamento del liquido infiammabile, senza identificazione del conducente né del numero di targa;

Precedenti controlli di polizia che attestavano la conoscenza tra i due coimputati, circostanza del tutto neutra rispetto al fatto di reato contestato.

Come affermato dalla Cassazione penale, Sez. II, sent. n. 19321/2022, "il riscontro esterno individualizzante richiesto dall'articolo 192 comma 3 del codice di procedura penale deve collegare l'imputato al fatto-reato contestato e non può consistere in elementi meramente neutri che, pur attestando l'attendibilità intrinseca del dichiarante in quanto dimostrativi della sua conoscenza personale del chiamato, risultino privi di qualsiasi riferimento al fatto di reato".

La Corte d'Appello, investita della questione, ha accolto integralmente le ragioni della difesa, annullando la condanna e assolvendo l'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste".

 

La motivazione della sentenza di appello ha riconosciuto:

-          l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese dal coimputato per violazione dell'art. 64 c.p.p.;

-          l'assenza di spontaneità delle dichiarazioni, rese in un contesto di evidente sollecitazione investigativa;

-          l'insufficienza dei residui elementi probatori a sostenere l'accusa, in applicazione del principio della "prova di resistenza".

 

Riflessioni conclusive: il valore delle garanzie difensive

 

Il caso esaminato offre molteplici spunti di riflessione sul delicato equilibrio tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali dell'indagato.

In primo luogo, emerge con chiarezza come le garanzie difensive non costituiscano meri formalismi processuali, ma rappresentino il presidio essenziale contro il rischio di condanne ingiuste. L'obbligo di fornire gli avvisi ex art. 64 c.p.p. risponde all'esigenza di assicurare che l'indagato sia pienamente consapevole della propria posizione e possa esercitare in modo informato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.

In secondo luogo, la vicenda dimostra l'importanza della documentazione audiovisiva degli atti processuali, introdotta dalla Riforma Cartabia proprio per garantire la massima trasparenza e verificabilità. Nel caso di specie, è stata proprio la videoregistrazione a consentire di accertare l'omissione degli avvisi, che altrimenti sarebbe rimasta celata dietro la formale indicazione nel verbale riassuntivo.

Infine, il caso evidenzia come il giudice debba sempre operare un rigoroso controllo sulla genuinità delle dichiarazioni spontanee, verificando che esse siano effettivamente il frutto di una libera determinazione dell'indagato e non il risultato di sollecitazioni, anche indirette, da parte degli organi investigativi.

La sentenza di assoluzione rappresenta, in definitiva, una vittoria non solo per l'imputato ingiustamente accusato, ma per l'intero sistema processuale penale, che trova nella rigorosa applicazione delle garanzie difensive il proprio fondamento di legittimità e giustizia.

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